Un regionalismo differenziato per dividere e discriminare

Il modello dell'Istruzione

Nonfiction, Reference & Language, Law, Constitutional, Education & Teaching, Administration, Social & Cultural Studies, Political Science
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Author: Osvaldo Roman ISBN: 9788832561852
Publisher: Osvaldo Roman Publication: April 3, 2019
Imprint: Language: Italian
Author: Osvaldo Roman
ISBN: 9788832561852
Publisher: Osvaldo Roman
Publication: April 3, 2019
Imprint:
Language: Italian

Al Presidente Mattarella, sia per il suo ruolo istituzionale sia per la sua passata esperienza di giudice costituzionale, non è certamente sfuggito che solo di recente con la Relazione (DOC XVI.bis n.11) trasmessa alla Presidenza del Consiglio il 20 maggio 2017 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha preso in esame, tra l’altro, l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 della legge costituzionale n 3 del 2001.
Tale art.11 aveva previsto un percorso legislativo assai rigoroso per le norme di attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Esso prevede:
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
** 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**
L’articolo 11 ha dunque un duplice valore:
Uno di principio comunque da rispettare riguardante l’obbligo di votare in Parlamento le misure anche finanziarie che riguardano i trasferimenti di cui all’articolo 117 terzo comma e l’articolo 119;
L’altro procedurale riguarda la possibile integrazione con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali della Commissione bicamerale per le questioni regionali.
Tale percorso fino ad oggi non è stato mai attuato, esso dovrà esserlo sicuramente se si vorrà procedere senza strappi nell’ applicazione dell’autonomia differenziata di cui all’art.116.
Il Presidente Mattarella, che finora non ha avuto l’opportunità di ricordare l’omessa attuazione di una così importante disposizione costituzionale, potrebbe avere l’occasione di farlo.
Di farlo allorché si volessero approvare le Intese di cui all’art.116 impedendo al Parlamento di discuterne e votarne compiutamente i testi  e soprattutto impedirgli di valutare gli effetti economici di tali Intese riservati solo alle decisioni di improbabili Commissioni di carattere tecnico.
E’ evidente l’impossibilità costituzionale di procedere con siffatte modalità.
 

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Al Presidente Mattarella, sia per il suo ruolo istituzionale sia per la sua passata esperienza di giudice costituzionale, non è certamente sfuggito che solo di recente con la Relazione (DOC XVI.bis n.11) trasmessa alla Presidenza del Consiglio il 20 maggio 2017 la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha preso in esame, tra l’altro, l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 11 della legge costituzionale n 3 del 2001.
Tale art.11 aveva previsto un percorso legislativo assai rigoroso per le norme di attuazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.
Esso prevede:
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.
** 2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**
L’articolo 11 ha dunque un duplice valore:
Uno di principio comunque da rispettare riguardante l’obbligo di votare in Parlamento le misure anche finanziarie che riguardano i trasferimenti di cui all’articolo 117 terzo comma e l’articolo 119;
L’altro procedurale riguarda la possibile integrazione con rappresentanti delle Regioni e degli enti locali della Commissione bicamerale per le questioni regionali.
Tale percorso fino ad oggi non è stato mai attuato, esso dovrà esserlo sicuramente se si vorrà procedere senza strappi nell’ applicazione dell’autonomia differenziata di cui all’art.116.
Il Presidente Mattarella, che finora non ha avuto l’opportunità di ricordare l’omessa attuazione di una così importante disposizione costituzionale, potrebbe avere l’occasione di farlo.
Di farlo allorché si volessero approvare le Intese di cui all’art.116 impedendo al Parlamento di discuterne e votarne compiutamente i testi  e soprattutto impedirgli di valutare gli effetti economici di tali Intese riservati solo alle decisioni di improbabili Commissioni di carattere tecnico.
E’ evidente l’impossibilità costituzionale di procedere con siffatte modalità.
 

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