Il nuovo reato di false comunicazioni sociali

commento alla legge 27 maggio 2015, n.69

Nonfiction, Reference & Language, Law, Commercial, Criminal law
Cover of the book Il nuovo reato di false comunicazioni sociali by Rosanna Ricci, Giappichelli Editore
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Author: Rosanna Ricci ISBN: 9788892158610
Publisher: Giappichelli Editore Publication: May 21, 2015
Imprint: Giappichelli Editore Language: Italian
Author: Rosanna Ricci
ISBN: 9788892158610
Publisher: Giappichelli Editore
Publication: May 21, 2015
Imprint: Giappichelli Editore
Language: Italian

La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha integralmente riformato la disciplina del reato di false comunicazioni sociali, riformulando gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introducendo due nuove norme, l’articolo 2621-bis e l’articolo 2621-ter.Il reato di cui al nuovo art. 2621 c.c. trova applicazione per le società che non fanno appello al pubblico risparmio, non costituisce più un reato con-travvenzionale ed è punibile con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.Il reato di cui al nuovo articolo 2622 c.c. trova invece applicazione per le società emittenti strumenti finanziari e società equiparate ed è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ciò consente l’applicazione delle misure cautelari detentive come pure l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche.Entrambi i reati sono, ora, procedibili d’ufficio e per la loro consumazione non è più necessario il prodursi di un danno patrimoniale.Con l’articolo 2621-bis c.c. – non applicabile ai fatti di reato di cui all’art. 2622 c.c. – il legislatore ha introdotto, poi, una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e una sorta di presunzione assoluta di lieve entità dei fatti commessi in relazione alle società sottratte al fallimento.Con l’articolo 2622-bis – anch’esso non applicabile ai fatti di reato di cui all’articolo 2622 c.c. – il legislatore ha ricondotto il trattamento delle ipotesi di non punibilità entro l’alveo delle norme generali dell’ordinamento penale, contestualmente sopprimendo le famigerate soglie di non punibilità di cui all’abrogata disciplina.Il legislatore ha infine adeguato le sanzioni previste a carico delle società a titolo di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alle nuove misure edittali delle pene previste per le due fattispecie di reato.Rosanna Ricci, avvocato in Milano, founding partner dello studio LexActa - Global Legal Advice (www.lexacta.net), esperta di diritto societario e bancario, di corporate governance e di responsabilità amministrativa degli enti, ricopre cariche in numerosi organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001.

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La legge 27 maggio 2015, n. 69 ha integralmente riformato la disciplina del reato di false comunicazioni sociali, riformulando gli artt. 2621 e 2622 c.c. e introducendo due nuove norme, l’articolo 2621-bis e l’articolo 2621-ter.Il reato di cui al nuovo art. 2621 c.c. trova applicazione per le società che non fanno appello al pubblico risparmio, non costituisce più un reato con-travvenzionale ed è punibile con la pena della reclusione da 1 a 5 anni.Il reato di cui al nuovo articolo 2622 c.c. trova invece applicazione per le società emittenti strumenti finanziari e società equiparate ed è punito con la reclusione da tre a otto anni. Ciò consente l’applicazione delle misure cautelari detentive come pure l’utilizzo delle intercettazioni telefoniche.Entrambi i reati sono, ora, procedibili d’ufficio e per la loro consumazione non è più necessario il prodursi di un danno patrimoniale.Con l’articolo 2621-bis c.c. – non applicabile ai fatti di reato di cui all’art. 2622 c.c. – il legislatore ha introdotto, poi, una circostanza attenuante per i fatti di lieve entità e una sorta di presunzione assoluta di lieve entità dei fatti commessi in relazione alle società sottratte al fallimento.Con l’articolo 2622-bis – anch’esso non applicabile ai fatti di reato di cui all’articolo 2622 c.c. – il legislatore ha ricondotto il trattamento delle ipotesi di non punibilità entro l’alveo delle norme generali dell’ordinamento penale, contestualmente sopprimendo le famigerate soglie di non punibilità di cui all’abrogata disciplina.Il legislatore ha infine adeguato le sanzioni previste a carico delle società a titolo di responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 alle nuove misure edittali delle pene previste per le due fattispecie di reato.Rosanna Ricci, avvocato in Milano, founding partner dello studio LexActa - Global Legal Advice (www.lexacta.net), esperta di diritto societario e bancario, di corporate governance e di responsabilità amministrativa degli enti, ricopre cariche in numerosi organismi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001.

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