Author: | Valerio Speziale, Riccardo Del Punta, Roberto Romei | ISBN: | 9788892167148 |
Publisher: | Giappichelli Editore | Publication: | October 24, 2017 |
Imprint: | Giappichelli Editore | Language: | Italian |
Author: | Valerio Speziale, Riccardo Del Punta, Roberto Romei |
ISBN: | 9788892167148 |
Publisher: | Giappichelli Editore |
Publication: | October 24, 2017 |
Imprint: | Giappichelli Editore |
Language: | Italian |
Il Volume, frutto di una riflessione a più voci, offre una articolata analisi di tutti i principali profili interpretativi relativi al licenziamentoper giustificato motivo oggettivo (GMO). La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 7 dicembre2016, n. 25201, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del licenziamento per GMO, non rileva il presupposto fattualedell’andamento economico (negativo) dell’azienda, essendo sufficiente che le ragioni organizzative e produttive comportino“un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata postazione di lavoro”. Sitratta di una visione in cui il controllo di ragionevolezza sociale viene esercitato in senso debole, mentre la componente valutativacede il passo al controllo sulla mera non arbitrarietà del licenziamento, comunque soggetto a diverse opzioni ricostruttive:da una parte coloro che ritengono ancora rilevante il fatto-ragione posto a base del recesso, vale a dire la decisioneorganizzativa che spinge il datore a sopprimere quel determinato posto di lavoro (Santoro-Passarelli, Maresca), dall’altrochi considera la soppressione del posto in sé quale fatto sufficiente ad integrare gli estremi del GMO (Marazza). Vi è poi chi,pur accogliendo l’interpretazione giurisprudenziale in esame, avrebbe preferito un maggiore sforzo definitorio sulla causaledel giustificato motivo oggettivo, anche nel senso di una piena facoltà del datore di incidere sulla propria organizzazioneproduttiva (De Luca Tamajo). Non mancano coloro che guardano con preoccupazione alla pronuncia della Suprema Corte,che sembra tradire il “principio lavoristico” di rango costituzionale e sovranazionale, avallando una razionalità squisitamenteeconomica rappresentata dall’efficienza dell’impresa (Speziale, Perulli). Viene inoltre analizzato l’obbligo di repêchage,sia con riferimento alla tesi del licenziamento come extrema ratio, sia con riguardo al tema della prova che il datore di lavoroè tenuto a fornire alla luce della nuova disciplina delle mansioni introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 (Romei, Del Punta).
Il Volume, frutto di una riflessione a più voci, offre una articolata analisi di tutti i principali profili interpretativi relativi al licenziamentoper giustificato motivo oggettivo (GMO). La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 7 dicembre2016, n. 25201, ha ritenuto che, ai fini della legittimità del licenziamento per GMO, non rileva il presupposto fattualedell’andamento economico (negativo) dell’azienda, essendo sufficiente che le ragioni organizzative e produttive comportino“un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata postazione di lavoro”. Sitratta di una visione in cui il controllo di ragionevolezza sociale viene esercitato in senso debole, mentre la componente valutativacede il passo al controllo sulla mera non arbitrarietà del licenziamento, comunque soggetto a diverse opzioni ricostruttive:da una parte coloro che ritengono ancora rilevante il fatto-ragione posto a base del recesso, vale a dire la decisioneorganizzativa che spinge il datore a sopprimere quel determinato posto di lavoro (Santoro-Passarelli, Maresca), dall’altrochi considera la soppressione del posto in sé quale fatto sufficiente ad integrare gli estremi del GMO (Marazza). Vi è poi chi,pur accogliendo l’interpretazione giurisprudenziale in esame, avrebbe preferito un maggiore sforzo definitorio sulla causaledel giustificato motivo oggettivo, anche nel senso di una piena facoltà del datore di incidere sulla propria organizzazioneproduttiva (De Luca Tamajo). Non mancano coloro che guardano con preoccupazione alla pronuncia della Suprema Corte,che sembra tradire il “principio lavoristico” di rango costituzionale e sovranazionale, avallando una razionalità squisitamenteeconomica rappresentata dall’efficienza dell’impresa (Speziale, Perulli). Viene inoltre analizzato l’obbligo di repêchage,sia con riferimento alla tesi del licenziamento come extrema ratio, sia con riguardo al tema della prova che il datore di lavoroè tenuto a fornire alla luce della nuova disciplina delle mansioni introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 (Romei, Del Punta).